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La ricetta bianca digitalizzata è già in uso dal 2022, resa possibile grazie al portale, gestito dal Ministero dell'Economia, denominato "Sistema TS".
Con l'entrata in vigore della nuova legge, invece, la ricetta bianca diventa obbligatoriamente elettronica (ai sensi della L. 30 dicembre 2024, n.207).
L'associazione di categoria Federfarma, con una circolare ai propri iscritti, comunica che la ricetta cartacea rimarrà in uso durante il periodo di transizione fino ad esaustive disposizioni da parte dei Ministeri e degli Enti preposti a declinare le istruzioni operative.
Si consiglia, comunque, l'erogazione delle ricette bianche dematerializzate sin da subito.
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IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
A partire dal primo gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'Istituto avvierà una sperimentazione della riforma in materia di disabilità, come stabilito dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Questa riforma propone un nuovo approccio all'accertamento della disabilità attraverso una “valutazione di base”, che vedrà l’INPS come accertatore unico del nuovo percorso di valutazione e sarà estesa a livello nazionale dal primo gennaio 2026.
Le province coinvolte nella fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
- in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare (ai sensi del comma 1 – primo periodo - dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62);
- di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo (che, comunque, continuano a soddisfare il fabbisogno formativo richiesto dalla normativa sulla “formazione continua in sanità”), liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
REQUISITI
Presupposti per la trasmissione del certificato medico introduttivo sono:
- il possesso della firma digitale;
- essere in regola con la realizzazione ovvero lo svolgimento del dossier formativo triennale di gruppo FNOMCeO – requisito da verificare presso piattaforma Co.ge.a.p.s.
Si ricorda che al Primo Accesso come medico certificatore:
Il medico certificatore lettera “b.” dovrà integrare i dati in procedura sulla piattaforma Inps, inserendo Provincia e numero di iscrizione all’Ordine dei medici; mentre, i medici lettera “a.” (medici di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 62/2024) devono integrare con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
PROCEDIMENTO
A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto, tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale www.inps.it. Tale certificato viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2024.
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
La successiva convocazione a visita, da parte dell’Inps, sarà inviata tramite raccomandata A/R e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul "Portale della Disabilità". Si precisa che l'assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi.
Dal 1° gennaio 2025, per facilitare la compilazione del certificato medico introduttivo, almeno in questa fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024, la procedura presenta in apertura un “instradatore” che indirizza il medico a seconda della provincia di domicilio/residenza del cittadino - che deve selezionare su indicazione dello stesso utente.
- Qualora il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) è ricompreso in una delle 9 province in sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari), la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del nuovo certificato introduttivo, che deve essere firmato digitalmente e che costituisce l’istanza di “valutazione di base della condizione di disabilità” di cui al decreto legislativo n. 62/2024, senza più necessità di presentazione di una domanda amministrativa.
- Se, invece, il domicilio (o la residenza, in assenza di diverso domicilio) ricade nelle altre province, la procedura indirizzerà il medico alla compilazione del vecchio certificato introduttivo, che deve essere associato entro 90 giorni alla domanda amministrativa di invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Eventuali prestazioni economiche riconosciute al cittadino decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (cfr. l’art. 6, comma 10, del decreto legislativo n. 62/2024). Infatti, dopo la trasmissione del certificato medico introduttivo, gli interessati possono comunicare i propri dati socio-economici all'INPS, accedendo tramite identità digitale o avvalendosi dei servizi degli Istituti di Patronato o Associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l'erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.
PROFILAZIONE SUL PORTALE
Ai fini dell’invio del certificato medico introduttivo, in attesa dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, dal 1° gennaio 2025:
- i medici attualmente già profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati (per i soggetti residenti/domiciliati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione) utilizzando l’attuale autorizzazione (“profilo medico certificatore”) già in loro possesso; al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. Dalla suddetta pagina il medico deve spuntare obbligatoriamente la seguente dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”; la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo;
- per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione continua. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione ma, comunque, sono tenuti a firmare digitalmente il certificato medico introduttivo e ad indicare la struttura per la quale lavorano;
- i medici che si profilano per la prima volta per la compilazione e la trasmissione all’Inps del certificato medico introduttivo devono richiedere la relativa abilitazione attraverso la trasmissione alla Struttura territorialmente competente dell’INPS del modulo “AP110 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” compilato in ogni sua parte.
Il modulo “AP110” (Allegato n. 1) è anche scaricabile in formato “.pdf editabile” dal sito istituzionale www.inps.it e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, all’indirizzo individuato nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito istituzionale. Una volta abilitato, il medico ha accesso alla procedura e può compilare il certificato medico introduttivo.
LA DICHIARAZIONE SULLA FORMAZIONE CONTINUA E IL DOSSIER DI GRUPPO
Nelle more dell’emanazione di un apposito regolamento che individui stabili requisiti per l’erogazione del certificato medico-introduttivo, il Ministero ha stabilito che i medici certificatori di cui alla lettera “b.” debbano trovarsi nella seguente condizione:
“aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023-2025 ovvero, fino allo scadere dell’attuale triennio, di avere in corso la relativa realizzazione del dossier di gruppo.". Tale condizione dovrà essere autocertificata telematicamente dopo il 31.12.2024, in occasione del primo accesso effettuato per l'elaborazione di un certificato medico introduttivo, sul portale Inps, dove apparirà una apposita maschera con l’autocertificazione da spuntare:
“Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale.”.
Su questo ultimo aspetto va ben sottolineato che la condizione formativa non è riferita al soddisfacimento generale della formazione continua misurata attraverso il numero di crediti ECM, ma al fatto di essere stati iscritti in un dossier formativo di gruppo a cura della FNOMCEO e di essere nella condizione di svolgimento del dossier triennale.
Pertanto, il professionista entrerà tramite “Spid” o “Cie” nel sito Co.ge.a.p.s. e poi, tra le voci del menu poste in alto, cliccherà su “dossier di gruppo” per verificare la propria iscrizione al “dossier formativo” della FNOMCEO, per il triennio 2023-2025, verificando, nell'occasione, anche l'aderenza degli ecm svolti al piano formativo.
Si fa presente che tutti gli iscritti agli Ordini, che si trovino in condizione di continuità formativa e lavorativa, sono iscritti automaticamente al "Dossier Formativo di Gruppo Fnomceo".
TUTTE LE NOTIZIE RIGUARDANTI LA FASE DI SPERIMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Tutte le notizie e i comunicati riguardanti il certificato medico introduttivo e la fase di sperimentazione nella quale è stata inserita la provincia di Frosinone si trovano sul sito istituzionale dell'INPS
Il sito dell'Inps continuerà a diramare le notizie riguardanti l'aggiornamento delle procedutre e della piattaforma solo attraverso il portale che, quindi, va consultato periodicamente.
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Medici competenti - nota al Ministro della salute recante “richiesta di proroga termine ultimo per invio dati allegato 3b (art. 40, d.lgs 81/2008 e s.m.i.)”.
In allegato la nota del Ministero.
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E' in atto un'importante trasformazione nella gestione delle iscrizioni nell'albo dei CTU.
Riguardo alla prima iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei CTU, infatti, a partire dal 4 gennaio 2024 è in rete la nuova piattaforma di registrazione e conferma, messa a disposizione dal Ministero della Giustizia https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home, dedicata alla registrazione digitale dei CTU e dei periti di parte.
La procedura di registrazione digitale è obbligatoria sia per i CTU già iscritti al relativo albo che per coloro che intendano presentare la domanda di iscrizione per la prima volta.
1) Per coloro che risultino già iscritti nell’Albo cartaceo dei CTU la scadenza per effettuare la registrazione sul portale è la seguente: 04 marzo 2024. Si entra nel suddetto portale con lo spid. Una volta entrati ci si registra, confermando o aggiornando i propri dati anagrafici. Successivamente, si aggiungono dati importanti relativi al proprio curriculum vitae, quali i titoli di studio conseguiti, le esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni, varie competenze... Si completa la dichiarazione on line tornando alla domanda di conferma e rispondendo ad altri semplici quesiti, ad esempio: se si è già iscritti all'albo cartaceo dei CTU, presso quale tribunale si è iscritti, quale specializzazione si possiede per la quale si svolge già l'attività di consulente tecnico di parte ed in quale delle categorie del D.L. 4 agosto 2023, n.109 ricade la propria consulenza, se si possiedono altri requisiti richiesti in relazione all'attività di CTU e così via. Occorrerà allegare una serie di autocertificazioni relative a residenza, nascita, casellario giudiziale, Titoli/documenti a dimostrazione della capacità tecnica: 1) autocertificazione di specializzazione e 2) adeguato curriculum scientifico successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, comprendente eventuali attività di docenza, attività di ricerca, l'iscrizione a società scientifiche, eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche. Alla fine la piattaforma richiederà l'attestazione di "ulteriore documentazione" che può essere inteso come "altri requisiti" (attestazione o autocertificazione dell'assolvimento del debito formativo ecm e, se si possiedono, attestati di formazione in materia di processo e conciliazione).
2) Per le domande di nuova iscrizione all’Albo dei CTU, invece, queste potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando lo stesso portale internet, nell’arco di due finestre temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.
PS: Alla richiesta di allegare dichiarazioni di iscrizione, assenza carichi pendenti e quant'altro, si ricorda dhe ai fini dell’iscrizione all’albo dei CTU è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. Troverete, qui, una serie di facsimile da poter modificare
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Giorgia Lodetti
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La Fondazione GIMBE ha presentato il 10 ottobre 2023 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica il
6° Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale.
Il Rapporto analizza le grandi criticità di sistema - finanziamento pubblico, spesa sanitaria, livelli essenziali di assistenza, governance Stato-Regioni, personale, attuazione del PNRR - al fine di sensibilizzare da un lato la politica a rimettere la sanità pubblica al centro dell’agenda, dall’altro tutti gli stakeholder della sanità a diventare attori protagonisti per consolidare il valore sociale del SSN, rinunciando ai privilegi acquisiti per rilanciare il bene comune. E propone il “Piano di Rilancio del SSN” per garantire a tutte le persone il diritto costituzionale alla tutela della salute.
Si allega il comunicato stampa con la sintesi del Rapporto, la cui versione integrale è disponibile a
Nino Cartabellotta
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Invito alla diffusione ai Vostri iscritti del questionario al link di cui sotto, al fine di coinvolgere il più ampio numero di Professionisti Medici ed Infermieri per un progetto di ricerca della Scuola di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Torino.
Il progetto di ricerca, che si pone l’obiettivo di approfondire lo stigma in merito all’assistenza a pazienti con patologie mentali da parte di professionisti sanitari Medici ed Infermieri, è infatti rivolto a tutti i Professionisti attualmente operanti sul territorio nazionale. La più ampia diffusione possibile attraverso gli Ordini Professionali è quindi auspicata al fine di poter rappresentare al meglio gli Operatori di ogni Regione italiana.
L’adesione dei Professionisti è totalmente anonima e lo studio prevede soltanto la compilazione di un questionario della durata inferiore ai 5 minuti.
Link questionario:
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Si prega i clinici coinvolti nella prescrizione suddetta di prendere visione delle comunicazioni allegate.
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In basso è presente lo stralcio della Com 194, appena giunta agli Ordini, con la quale la Federazione Nazionale comunica ufficialmente la cessazione dei DL 44/2021 e DL 172/2021 e della Legge 76/2021 sull'obbligatorietà della vaccinazione Anticovid 19 e sui conseguenti adempimenti degli Ordini territoriali, mettendo fine, quindi, ad ogni obbligo vaccinale in capo ai sanitari.
Da Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
A FROSINONE <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
Data mercoledì 2 novembre 2022 - 11:56
"AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI
COMUNICAZIONE N. 194
Oggetto: Decreto-legge 31 ottobre 2022 n.162 – cessazione efficacia obbligo vaccinale.
Cari Presidenti,
il Consiglio dei ministri in data 31 ottobre u.s. ha adottato il decreto – legge n.162/2022 il cui art.7 ha anticipato al 1° novembre il termine ultimo di vigenza dell’obbligo di somministrazione della vaccinazione anti SARS CoV 2 per i professionisti sanitari e di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art.4, comma 4 del Decreto -legge n.44/2021 e ss.mm.ii.
Pertanto, gli Ordini, alla luce delle citate modifiche, devono procedere tempestivamente alla cancellazione sull’Albo delle annotazioni delle sospensioni dall’esercizio professionale adottate ai sensi dell’art.4, comma 4 del menzionato dl n.44/2021."
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D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162, commi 2-3:
riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".
VD. ALLEGATO contenente comunicazione FNOMCeO con parere del Ministero della Salute.
15% del fabbisogno formativo triennale individuale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.
10% del fabbisogno formativo triennale individuale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.
* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.