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ALL'INTERNO DI QUESTA AREA TROVATE IL LINK ALLA PIATTAFORMA DELL'INDICE NAZIONALE INDIRIZZI PEC, "INI-PEC", ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ATTRAVERSO LA QUALE E' POSSIBILE CONSULTARE TUTTI GLI INDIRIZZI PEC DEI PROFESSIONISTI ABILITATI ISCRITTI AD ORDINI, COLLEGI, ALBI E REGISTRI PROFESSIONALI ITALIANI.

INI-PEC è stato realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179.

COME VIENE AGGIORNATO INI PEC?

Per legge il Registro delle Imprese e tutti gli Ordini e i Collegi professionali trasferiscono all'INI-PEC i dati e gli indirizzi PEC dei propri iscritti e si occupano di aggiornare i dati forniti nei tempi e nelle modalità stabiliti per legge, garantendo la qualità delle informazioni messe a disposizione da INI-PEC.

INI-PEC rende così disponibili dati sempre aggiornati e corretti, fornendo a tutti gli interessati gli indirizzi digitali certificati di imprese e professionisti.

 

CERCA UNA PEC

 

 Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine.