Notizie e Circolari per la Professione
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In allegato la comunicazione FNOMCeO N. 120
"Si segnala, per opportuna conoscenza, che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio, è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che: in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000; ..." si prega leggere attentamente l'allegato.
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Negli allegati di seguito pubblicati vengono comunicate le regole nazionali per la distribuzione del farmaco antivirale Paxlovid, a seguito dell'allargamento alla medicina generale. Viene, infatti, stabilito che, a partire dal 21 aprile 2022, anche i Medici di medicina generale possono prescrivere il farmaco antivirale Paxlovid (a base di nirmatrelvir/ritonavir) per il trattamento precoce della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19).
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LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N. 238
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Ricordiamo ai Gentili Iscritti e ai Cittadini che gli uffici dell'Ordine rimangono aperti al pubblico in presenza all'interno della sede solo su prenotazione, dietro appuntamento. Sarà sempre possibile, comunque, contattare gli impiegati, secondo i consueti orari di apertura al pubblico indicati nella sezione "orari e contatti", attraverso email e telefono. Molte informazioni e la modulistica si trovano già sul sito.
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Si condivide un importante studio, già oggetto di lezione magistrale, a cura del Dr. Emanuele Nicastri, infettivologo dell'ospedale Spallanzani.
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Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti:● indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere● insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi● diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche● immunodeficienza primitiva o secondaria● età >65 anni● malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)● broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)● epatopatia cronica [Con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa”]● emoglobinopatie● patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative
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L'art. 4 del DL 44/2021, convertito in Legge, L. 76/2021, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario., riguarda l'obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Infatti, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività in strutture pubbliche o private o in studi privati sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
Ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale
6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 il comma 6 dell’art.4 su menzionato attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.
Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine deve adottare tempestivamente delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo.
Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico
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SI RINNOVA...
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nuova trasmissione della Regione Lazio
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Sul sito della Regione Lazio è stato pubblicato l'avviso per la procedura speciale legata alla diffusione della Sars-Cov-2, nell'ambito del programma di potenziamento della rete territoriale dell'assistenza primaria, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per l'insrimento in un elenco di studi di Medicina Generale e di Pediatria di Libera Scelta, in grado di poter eseguire test diagnostici rapidi nell'ambito di una rete di sorveglianza regionale Covid-19.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione N.41/E - compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale