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Si condivide un importante studio, già oggetto di lezione magistrale, a cura del Dr. Emanuele Nicastri, infettivologo dell'ospedale Spallanzani.

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Un'ulteriore precisazione sull'uso degli anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab nella terapia dei pazienti COVID a domicilio. Nulla cambia per gli ospedalizzati.
 
Con la allegata nota dello scorso settembre 2021, AIFA ha cambiato la indicazione all'uso che viene così testualmente descritta al paragrafo 4:
 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1. Indicazioni terapeutiche
Casirivimab e imdevimab sono indicati per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) da lieve a moderata in pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a 12 anni) con infezione confermata in laboratorio da SARS-CoV-2 e che sono ad alto rischio di COVID-19 severa.
Tra i possibili fattori di rischio si includono i seguenti:
● indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure >95° percentile per età e per genere
● insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o emodialisi
● diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche
● immunodeficienza primitiva o secondaria
● età >65 anni
● malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
● broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)
● epatopatia cronica [Con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa”]
● emoglobinopatie
● patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative
COVID-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da positività di esame virologico diretto per SARS-CoV-2. Il trattamento è possibile oltre i 10 giorni dall’esordio solo in soggetti con immunodeficienza che presentino: sierologia per SARS-COV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare.

Casirivimab e imdevimab sono indicati per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età superiore a 12 anni ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia convenzionale (non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica), ma con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-Spike di SARS-CoV-2.
Casirivimab e imdevimab non devono essere usati nei pazienti in ossigenoterapia ad alti flussi e/o in ventilazione meccanica.
 
In grassetto il cambiamento di indicazione che definisce come fattori di rischio, solo possibili, quelli indicati nel testo AIFA.
Tale modifica permette quindi al clinico di identificare anche altri pazienti: ad esempio, un maschio di 64 aa con BMI di 29.5 e semplice ipertensione senza danno d'organo, potrebbe diventare eleggibile alla terapia con casirivimab ed imdevinab.
Infatti, il registro AIFA non dispone più il blocco automatico della somministrazione dei farmaci nel caso in cui non siano soddisfatti i criteri ora divenuti solo possibili ma non strettamente necessari.
 
Possiamo dire che la condizione di aumentato rischio è definita non più solo da criteri predefiniti, ma anche dalla semplice valutazione del clinico. Se un medico stabilisce, su base clinica, che quel paziente è a maggior rischio di progressione clinica, lo può candidare a terapia con MAbs. 
Il registro non ha di fatto più blocchi o vincoli, a parte l’età maggiore dì 12 anni.
La conferma viene anche da AIFA. 
Questo allargamento sposta in modo sostanziale tutto l’approccio alla terapia precoce del Covid19 
Allegati:
Scarica questo file (Informativa_hcp_Mococlonali casirivimab imdevinamb AIFA 09.21.pdf)Informativa_hcp_Mococlonali casirivimab imdevinamb AIFA 09.21.pdf[farmaci Monoclonali contro Covid-19 INDICAZIONI]508 kB
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L'art. 4 del DL 44/2021, convertito in Legge, L. 76/2021, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario., riguarda l'obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Infatti, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività in strutture pubbliche o private o in studi privati sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita.

Ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale

6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 il comma 6 dell’art.4 su menzionato attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale.
Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL l’Ordine deve adottare tempestivamente delibera  avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo.
Pertanto l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico

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SI RINNOVA...

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nuova trasmissione della Regione Lazio

Allegati:
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Sul sito della Regione Lazio è stato pubblicato l'avviso per la procedura speciale legata alla diffusione della Sars-Cov-2, nell'ambito del programma di potenziamento della rete territoriale dell'assistenza primaria, volto ad acquisire manifestazioni di interesse per l'insrimento in un elenco di studi di Medicina Generale e di Pediatria di Libera Scelta, in grado di poter eseguire test diagnostici rapidi nell'ambito di una rete di sorveglianza regionale Covid-19.

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Agenzia delle Entrate - Risoluzione N.41/E - compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale

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...diagnostico per la ricerca dell'antigene Sars cov2.

Si prega di leggere la circolare allegata

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In allegato i dosaggi e le indicazioni per l'utilizzo del mix di farmaci Clorochina, Idrossiclorochina e Lopinavir/Ritonavir, per la cura dei pazienti affetti da "Sars-CoV2 2019"!

Nell'allegato indicazioni importanti quali:

collaborazione tra medici di Medicina generale e specialisti in Malattie Infettive;

prescrizione;

dosaggio a seconda dei casi;

distibuzione del farmaco attraverso le farmacie ospedaliere e tramite ricetta dematerializzata;

la consegna a domicilio del farmaco da parte di equipe asl.

 

Allegati:
Scarica questo file (1233-REG-1586164998241-doc05108220200406105606.pdf)1233-REG-1586164998241-doc05108220200406105606.pdf[terapia clorochina]3208 kB
Scarica questo file (1260-REG-1588059884699-Terapia domiciliare clorochina idrossclorochina.pdf)1260-REG-1588059884699-Terapia domiciliare clorochina idrossclorochina.pdf[novità su prescrizione e distribuzione del mix 28 aprile 2020]1630 kB
Scarica questo file (idrossiclorochina i nuovi studi.pdf)idrossiclorochina i nuovi studi.pdf[idrossiclorochina - studi agosto 2020]74 kB
Scarica questo file (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2020.0382588.pdf)REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2020.0382588.pdf[novità prescrizione e distribuzione del mix 28 aprile 2020]1630 kB

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In allegato trovate:

1) la Com. 90 della FNOMCeO ed il suo allegato ("all.1.pdf"), contenente: "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.";

2) la nota ("ordine medici Frosinone.pdf") del Dr. Mauro Barucca, dirigente dell'Inail Frosinone, contenente le linee guida sulla "certificazione medica nei casi di denunce di infortunio sul lavoro da infezione da Sars-CoV-2" e gli allegati di riferimento: "certificati Inail - L. di Bilancio 2019.pdf", i Chiarimenti del Ministero della Salute e la nota relativa, del 2019, trasmessa dalla Federazione ("Certificati - Comunicazione n. 2.pdf").

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... proroga, per i medici competenti, al 31 luglio 2020, dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40(1) del d.lgs. 81/2008.

1) Circolare Fnomceo n. 59 e allegato.

 

2) Per i Medici di Medicina Genereale, la Circolare Fnomceo 62 e allegato: "Lavoratori in sorveglianza attiva".

 

Allegati:
Scarica questo file (all1-signed.pdf)all1-signed.pdf[proroga termini per Medici Competenti]172 kB
Scarica questo file (All_1(1).pdf)All_1(1).pdf[ ]431 kB
Scarica questo file (all_1(2).pdf)all_1(2).pdf[tutela perio di sorveglianza attivo Lavoratori]281 kB
Scarica questo file (ALL_COM_161.pdf)ALL_COM_161.pdf[ ]850 kB
Scarica questo file (COM._N._59-signed.pdf)COM._N._59-signed.pdf[ ]319 kB
Scarica questo file (COM_62-signed.pdf)COM_62-signed.pdf[ ]248 kB
Scarica questo file (COM_N_73_-signed.pdf)COM_N_73_-signed.pdf[ ]285 kB
Scarica questo file (Min.Sal.n.11257_indicazioni gravida-partoriente.pdf)Min.Sal.n.11257_indicazioni gravida-partoriente.pdf[DONNE INCINTE - INDICAZIONI CURA DELLE DONNE GRAVIDE - GESTIONE DONNE LAVORATRICI]394 kB