Notizie e Circolari per la Professione
Seleziona un articolo da leggere
- Dettagli
- Visite: 1042
In Allegato le avvertenze AIFA sul DOMPERIDONE, FENDIMETRAZINA, LARTRUVO.
- Dettagli
- Visite: 3190
Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011.
Alle.C, par. "Requisiti di Carattere generale per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie..."
Si allega al riguardo il chiarimento della Regione LAzio - Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli.
VD allegato!
- Dettagli
- Visite: 2428
LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, ART. 1,
COMMA 155:
- "IL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI SVOLGE TALE FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE IN UNA SOLA STRUTTURA, DI CUI AI COMMI 153 E 154"
COMMA 154:
- "LE STRUTTURE SANITARIE POLISPECIALISTICHE PRESSO LE QUALI E' PRESENTE UN AMBULATORIO ODONTOIATRICO, OVE IL DIRETTORE SANITARIO NON ABBIA I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA, DEVONO NOMINARE UN DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI, CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 153 (ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ODONTOIATRIA)".
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1,
COMMA 536:
- "TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI CURA SONO TENUTE A DOTARSI DI UN DIRETTORE SANITARIO ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE TERRITORIALE COMPETENTE PER IL LUOGO NEL QUALE HANNO LA LORO SEDE OPERATIVA, ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (1° GENNAIO 2019)".
- Dettagli
- Visite: 1348
L'Onaosi, storico Ente Previdenziale e Assistenziale degli operatori sanitari, trasmette un importante comunicato agli iscritti degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, per informarli che
il nuovo Statuto, in vigore dal 16/11/2017, prevede, al comma 1 dell’art.25, per i Sanitari viventi, già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità di pubblici dipendenti in servizio al
31/12/2012, la possibilità di ripristinare, senza ulteriori oneri, le quote annuali mancanti per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017.
Il relativo versamento dovrà essere effettuato non oltre dodici mesi dall’approvazione del suddetto
Statuto, vale a dire entro il termine inderogabile del 16/11/2018. Decorso tale termine vi sarà la perdita definitiva
dello status di contribuente e del diritto ad ogni eventuale fruizione di servizi e prestazioni, nonché l’impossibilità
di una nuova iscrizione.
Di seguito si allega la comunicazione ufficiale.
- Dettagli
- Visite: 2046
Si riporta la Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2019, n. 5, contenente il "DECRETO 28 dicembre 2018. Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità
di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.".
Si prega leggera da p. 4, l'allegata gazzetta.
"Art. 1.
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. 1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».
Art. 2.
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
- Dettagli
- Visite: 1850
Dal 2019 sarà vietata la pubblicità commerciale in ambito sanitario. I punti qualificanti della normativa prevedono il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie; la legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari, delle strutture che insistono sullo stesso territorio, che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AGCOM (non più all’AGCM) per comminare eventuali sanzioni alle società committenti; infine è previsto l’obbligo dei direttori sanitari di essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta, per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.
Di seguito si allegano i commi 525 e 536 dell'art. 1 unico della L. 30/12/2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019.
- Dettagli
- Visite: 1036
Una meta-analisi di quattro studi osservazionali ha concluso che i contraccettivi ormonali combinati (COC), contenenti "Dienogest/Etinilestradiolo" (DNG/EE) sono associati ad un rischio leggermente più elevato di tromboembolia venosa (TEV) rispetto ai COC, contenenti Levonorgestrel/Etilestradiolo (LNG/EE).
I medici prescrittori devono sensibilizzare sui segni e sui sintomi dei TEV e del Tromboembolismo Arterioso (TEA) e sulla necessità di valutare i fattori di rischio individuali con regolarità.
In allegato la nota Aifa, in dettaglio.
- Dettagli
- Visite: 1101
NOVITA' PUBBLICATA IL 21/12/2018 - COM. N. 120 FNOMCeO
La Fnomceo segnala che la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 novembre 2018, durante l'esame del Disegno di Legge 886 (D.-L. n. 119/2018 in materia fiscale), ha approvato un emendamento presentato dal relatore, Sen. Emiliano Fenu, recante disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, che prevede che per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, co. 3 e 4, del D.L. 21/11/2014, n.175 e dei relativi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
I dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, infatti, possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L'esonero non riguarderà la parte passiva, ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato elettronico, da parte dei fornitori.
L'emendamento approvato dovrà ora passare il vaglio dell'altro ramo del Parlamento. Il decreto-legge 119, del 23 ottobre 2018 (pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018), deve essere convertito in Legge entro il 22 dicembre 2018.
- Dettagli
- Visite: 1155
NOVITà 21/12/2018: REGISTRO NAZIONALE ALIMENTI SPECIALI EROGABILI DAL SSN - CELIACHIA: VEDI NUOVO ALLEGATO
Ad integrazione della nota 602894 del 03/10/2018, la Regione Lazio comunica che, a partire dal 1° novembre 2018, si dovrà tener conto dei novi limiti quantitativi indicati del D.M. 10 agosto 2018.
Pertanto, all'atto della spedizione delle ricette redatte secondo quanto previsto dal DM 4 maggio 2006, si dovrà tener conto dei nuovi limiti quantitativi e delle relative fasce d'età e di genere, risperro a quelli dettati in precedenza dal DM 4 maggio 2006.
Di seguito l'allegato.