Notizie e Circolari per la Professione
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Di seguito le indicazioni per la gestione dei casi di infezione da Coronavirus, all'interno della rete del SSN, ospedalieri, medici di medicina generale, tutti.
I documenti, di seguito pubblicati, hanno lo scopo di salvaguardare il personale sanitario dal contrarre il virus da soggetti infettati.
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1. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - COM. 45;
2. Sospensione attività di accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida di autoveicoli - Proroga patenti in scadenza - COM. 47;
3. Contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - COM. 46;
4. Ulteriori indicazioni per la ricetta dematerializzata - ordinanza Protezione Civile - COM. 49.
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Si trasmette in allegato alla presente la nota del Presidente Dr. Serafino Zucchelli, prot. n. 3490/20 del 09/03/2020, per darne la massima diffusione, tramite gli opportuni canali, a tutti i Sanitari contribuenti iscritti al Suo Ordine Provinciale di categoria.
Nel ringraziare per l'attenzione e per la cortese collaborazione si porgono distinti saluti.
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In allegato troverete la Comunicazione n. 7/ gennaio 2020 della Federazione, che riguarda gli obblighi legati alle modifiche al regime dell'utilizzo del contante e alla tracciabilità.
Riguardo al possesso del POS e alla richiesta da parte del cliente di pagare tramite carta di credito,
"si rileva che, pur non essendo prevista una sanzione, si potrebbe creare una situazione di “mora del creditore”. È la situazione in cui il creditore, cioè il soggetto che deve ricevere il pagamento, non lo incassa per sua colpa. In questo caso viene meno - art. 1207 c.c. - il diritto agli interessi per il creditore, che anzi deve risarcire al debitore eventuali danni derivanti dalla mora. In conclusione, qualora il professionista non sia dotato di POS, si determinerebbe la sola facoltà del cliente di non procedere al pagamento fintanto che il professionista non se ne doti, ma nessuna sanzione potrebbe essere applicata."
e ancora, riguardo alla possibilità di poter detrarre le spese sanitarie da parte dei cittadini:
" L’articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa (ad esempio le visite e le prestazioni specialistiche presso i liberi professionisti e i certificati fiscalmente detraibili rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta). La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.".
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FROSINONE, 27 AGOSTO 2013
Con la Lg. 9 agosto 2013, n. 98, viene disposta la soppressione di talune certificazioni sanitarie obbligatorie. Viene ad esempio abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria ed amatoriale; rimane però l'obbligo per l'attività sportiva non agonistica.
Di seguito si allega il pdf contenente gli articoli di legge: 42 e 42-bis. Riferimenti Normativi Principali:LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21/08/2013, che converte il DL 21 giugno 2013, n. 69.
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Sulla Gazzetta ufficiale 81, del 5 aprile 2019 è stata pubblicatala Legge in oggetto indicata.
Con il suddetto provvedimento viene istituita la Rete Nazionale dei Registri dei Tumori e dei Sistemi di Sorveglianza e si istituisce anche il referto epidemiologico, cioè si integrano e si mettono in rete i diversi registri tumori, già operativi in molte Regioni e in alcune Province del Territorio Nazionale e si crea un riferimento istituzionale presso il Ministero della Salute, titolato alla raccolta e al trattamento dei dati.
In allegato la comunicazione della Fnomceo e il provvedimento estratto dalla Gazzetta Ufficiale.
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I risultati preclinici hanno mostrato un rischio di genotossicità associato all'uso sistemico di tiocolchicoside, cioè la soluzione iniettabile per uso intramuscolare, le capsule rigide e le compresse orodispersibili.
L'uso di tale farmaco è controindicato nelle donne incinte o in allattamento e a donne fertili che non utilizzino validi metodi contaccettivi..
L'utilizzo di tiocolchicoside per via sistemica è limitato al trattamento adiuvante a breve termine di contratture muscolari dolorose della colonna vertebrale, in pazienti adulti e adolescenti, dai 16 anni in poi.
Le dosi massime vanno rispettate: 16 mg al dì, fino a 7 giorni, se per uso orale e 8 mg al dì, per un massimo di 5 giorni, se per via intramuscolare.
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L'Ema rileva che i medici prescrittori potrebbero non conoscere la situazione di mancanza dell'enzima Diidropirimidina Deidrogenasi (DPD), nei loro pazienti. In questi casi il FLOROURACILE, o sostanze correlate, non può degradare, con conseguente accumulo nel sangue.
Verranno quindi analizzati i dati disponibili e i metodi di screening per rilevare il deficit di DPD, per garantire un uso sicuro.
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Note informative dell'AIFA in merito all'uso e alla restizione del dosaggio di alcuni principi attivi.
XELJANZ (tofacitinib): L'EMA (Ag. Europea dei Medicinali) sta effettuando uno studio sul rischio/beneficio dell'uso del suddetto farmaco, a seguito dello studio clinico A3921133, che sta mostrando un aumento del rischio di embolia polmonare alla dose di 10 mg 2 volte al giorno.
Pertando si rileva che tali dosaggi sono contoindicati in pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:
uso di contraccettivi orali combinati o terapia ormonale sostitutiva
scompenso cardiaco,
tromboembolia venosa o embolia polmonare,
disturbo ereditario della coagulazione,
neoplasia,
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico maggiore.
Fattori di rischio aggiuntivi: età, obesità, essere fumatore, immobilizzazione.
In qualsiasi caso i pazienti trattati con tocitinib devono essere monitorati per la possibile individuazione di segni o sintomi si embolia.
ANTIBIOTICI CHINOLONICI O FLUOROCHINOLONICI: sono stati rivalutati tutti i benefici dell'uso dei suddetti farmaci nel Territorio UE, a seguito della segnalazione di reazioni avverse invalidanti , di lunga durata e potenzialmente permanenti, a carico del sistema muscoloscheletrico e nervoso, in via principale.
Si raccomanda di non prescriverli per il trattamento di tali patologie:
infezioni non gravi quali tonsilliti, faringiti, bronchite acuta, bronchite cronica e broncopneumopatia cronica ostruttiva, rinosinusite batterica acuta, rinosinusite, otite media acuta;
prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie inferiori;
infezioni non batteriche.
In particolare tali farmaci vanno prescritti con particolare pridenza negli anziani, nei pazienti con compromissione renale, nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, ai pazienti già trattati con corticosteroidi, per l'elevato rischio di tendinite o rottura del tendine
I pazienti vanno informati di dover sospendere il farmaco ai primi segni di tendinite, dolore del muscolo, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore articolare, neuropatia periferica o altri effeti a carico del sistema nervoso centrale.
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La Fnomceo, con comunicazione 74, del 20 luglio 2018, informa delle novità in tema di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e di Split Payment, da intendersi a partire dal 14 luglio 2018.
Si allega comunicazione contenente chiarimento.