Notizie e Circolari per la Professione
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I risultati preclinici hanno mostrato un rischio di genotossicità associato all'uso sistemico di tiocolchicoside, cioè la soluzione iniettabile per uso intramuscolare, le capsule rigide e le compresse orodispersibili.
L'uso di tale farmaco è controindicato nelle donne incinte o in allattamento e a donne fertili che non utilizzino validi metodi contaccettivi..
L'utilizzo di tiocolchicoside per via sistemica è limitato al trattamento adiuvante a breve termine di contratture muscolari dolorose della colonna vertebrale, in pazienti adulti e adolescenti, dai 16 anni in poi.
Le dosi massime vanno rispettate: 16 mg al dì, fino a 7 giorni, se per uso orale e 8 mg al dì, per un massimo di 5 giorni, se per via intramuscolare.
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L'Ema rileva che i medici prescrittori potrebbero non conoscere la situazione di mancanza dell'enzima Diidropirimidina Deidrogenasi (DPD), nei loro pazienti. In questi casi il FLOROURACILE, o sostanze correlate, non può degradare, con conseguente accumulo nel sangue.
Verranno quindi analizzati i dati disponibili e i metodi di screening per rilevare il deficit di DPD, per garantire un uso sicuro.
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Note informative dell'AIFA in merito all'uso e alla restizione del dosaggio di alcuni principi attivi.
XELJANZ (tofacitinib): L'EMA (Ag. Europea dei Medicinali) sta effettuando uno studio sul rischio/beneficio dell'uso del suddetto farmaco, a seguito dello studio clinico A3921133, che sta mostrando un aumento del rischio di embolia polmonare alla dose di 10 mg 2 volte al giorno.
Pertando si rileva che tali dosaggi sono contoindicati in pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:
uso di contraccettivi orali combinati o terapia ormonale sostitutiva
scompenso cardiaco,
tromboembolia venosa o embolia polmonare,
disturbo ereditario della coagulazione,
neoplasia,
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico maggiore.
Fattori di rischio aggiuntivi: età, obesità, essere fumatore, immobilizzazione.
In qualsiasi caso i pazienti trattati con tocitinib devono essere monitorati per la possibile individuazione di segni o sintomi si embolia.
ANTIBIOTICI CHINOLONICI O FLUOROCHINOLONICI: sono stati rivalutati tutti i benefici dell'uso dei suddetti farmaci nel Territorio UE, a seguito della segnalazione di reazioni avverse invalidanti , di lunga durata e potenzialmente permanenti, a carico del sistema muscoloscheletrico e nervoso, in via principale.
Si raccomanda di non prescriverli per il trattamento di tali patologie:
infezioni non gravi quali tonsilliti, faringiti, bronchite acuta, bronchite cronica e broncopneumopatia cronica ostruttiva, rinosinusite batterica acuta, rinosinusite, otite media acuta;
prevenzione della diarrea del viaggiatore o delle infezioni ricorrenti delle vie urinarie inferiori;
infezioni non batteriche.
In particolare tali farmaci vanno prescritti con particolare pridenza negli anziani, nei pazienti con compromissione renale, nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, ai pazienti già trattati con corticosteroidi, per l'elevato rischio di tendinite o rottura del tendine
I pazienti vanno informati di dover sospendere il farmaco ai primi segni di tendinite, dolore del muscolo, debolezza muscolare, dolore articolare, gonfiore articolare, neuropatia periferica o altri effeti a carico del sistema nervoso centrale.
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La Fnomceo, con comunicazione 74, del 20 luglio 2018, informa delle novità in tema di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni e di Split Payment, da intendersi a partire dal 14 luglio 2018.
Si allega comunicazione contenente chiarimento.
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In Allegato le avvertenze AIFA sul DOMPERIDONE, FENDIMETRAZINA, LARTRUVO.
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Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011.
Alle.C, par. "Requisiti di Carattere generale per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie..."
Si allega al riguardo il chiarimento della Regione LAzio - Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli.
VD allegato!
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LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124, ART. 1,
COMMA 155:
- "IL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI SVOLGE TALE FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE IN UNA SOLA STRUTTURA, DI CUI AI COMMI 153 E 154"
COMMA 154:
- "LE STRUTTURE SANITARIE POLISPECIALISTICHE PRESSO LE QUALI E' PRESENTE UN AMBULATORIO ODONTOIATRICO, OVE IL DIRETTORE SANITARIO NON ABBIA I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA, DEVONO NOMINARE UN DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI ODONTOIATRICI, CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 153 (ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ODONTOIATRIA)".
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1,
COMMA 536:
- "TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI CURA SONO TENUTE A DOTARSI DI UN DIRETTORE SANITARIO ISCRITTO ALL'ALBO DELL'ORDINE TERRITORIALE COMPETENTE PER IL LUOGO NEL QUALE HANNO LA LORO SEDE OPERATIVA, ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE (1° GENNAIO 2019)".
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L'Onaosi, storico Ente Previdenziale e Assistenziale degli operatori sanitari, trasmette un importante comunicato agli iscritti degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, per informarli che
il nuovo Statuto, in vigore dal 16/11/2017, prevede, al comma 1 dell’art.25, per i Sanitari viventi, già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità di pubblici dipendenti in servizio al
31/12/2012, la possibilità di ripristinare, senza ulteriori oneri, le quote annuali mancanti per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017.
Il relativo versamento dovrà essere effettuato non oltre dodici mesi dall’approvazione del suddetto
Statuto, vale a dire entro il termine inderogabile del 16/11/2018. Decorso tale termine vi sarà la perdita definitiva
dello status di contribuente e del diritto ad ogni eventuale fruizione di servizi e prestazioni, nonché l’impossibilità
di una nuova iscrizione.
Di seguito si allega la comunicazione ufficiale.
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Si riporta la Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2019, n. 5, contenente il "DECRETO 28 dicembre 2018. Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità
di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.".
Si prega leggera da p. 4, l'allegata gazzetta.
"Art. 1.
Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. 1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto».
Art. 2.
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.