Notizie e Circolari per la Professione

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La Fnomceo trasmette il nuovo regolamento del Ministero dell'Istruzione sulle modalità di accesso al concorso annuale per l'accesso alle scuole di specializzazione.

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Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 189 del 14/08/2017 è stata pubblicata la Legge 124 recannte "legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Le disposizioni riguardanto medici e odontoiatri sono all'Art. 1, commi 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156.

Allegati:
Scarica questo file (LEGGE 4 agosto 2017, n. 124.pdf)LEGGE 4 agosto 2017, n. 124.pdf[leggi articoli indicati!]691 kB
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La Regione Lazio ricorda che le prime dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti il possesso e la permanenza del possesso dei requisiti minimi (di cui all'art.5, c.1, l.a) per l'autorizzazione all'apertura degli studi sanitari professionali (studi medici/odontoiatrici/ambulatori, ...) risalgono al 2011; sono quindi passati i 5 anni previsti dall'art. 10 della L.R. 4/2003 per l'inoltro della dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti minimi.

I soggetti interessati (titolari di studi e legali rappresentanti di ambulatori, poliambulatori, cliniche, ...) dovranno inviare alla Regione Lazio, entro 60 gg dalla data di pubblicazione della presente nota sul BUR Lazio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, esclusivamente secondo modello inserito nella nota allegata, attestante la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art.5, c.1, l.a.

Il mancato invio dell'autocertificazione comporterà l'accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi da parte delle Asl.

Si prega di leggere la nota allegata e i chiarimenti!

Allegati:
Scarica questo file (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2017.0413321.pdf)REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2017.0413321.pdf[NOTA Regione Lazio rinnovo autocertificazione requisiti minimi apertura studi]895 kB
Scarica questo file (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2017.0418649.del 30 agosto2017.pdf)REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2017.0418649.del 30 agosto2017.pdf[CHIARIMENTI sulla NOTA DELLA REGIONE LAZIO E MODULO SPEDIZIONE]1024 kB
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La Fnomceo trasmette nota e vademecum del Ministero della Salute circa la nuova normativa sulle vaccinazioni obbligatorie.

Allegati:
Scarica questo file (139 Circ_Lorenzin vaccinazioni.pdf)139 Circ_Lorenzin vaccinazioni.pdf[indicazioni operative DL 73 Ministero della Salute sugli obblighi vaccinali 2017]361 kB
Scarica questo file (140 Guida ai nuovi obblighi vaccinali.pdf)140 Guida ai nuovi obblighi vaccinali.pdf[guida alle vaccinazioni in Italia 2017-2018]641 kB
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La Fnomceo trasmette la nota del Ministero sul controllo dell'influenza stagionale 2017-2018, con le recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini influenzali.

Allegati:
Scarica questo file (prevenzione e controllo influenza.pdf)prevenzione e controllo influenza.pdf[raccomandazioni ministero su stagione influenzale 2017-2018]951 kB
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La Fnomceo trasmette chiarimenti sull'erogazione del certificato vaccinale contro la Febbre Gialla.

Allegati:
Scarica questo file (Circolare_FG_vaccinazione_luglio_2017.pdf)Circolare_FG_vaccinazione_luglio_2017.pdf[legislazione su vaccinazione contro "febbre gialla"]159 kB
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La FNOMCeO è intervenuta sulla questione della copertura dei primi 30 giorni di malattia per i medici convenzionati, trasmettendo una nota alle Assicurazioni Generali Italia SPA - Agenzia 63J.

E' noto quanto sia stato difficile, negli ultimi anni ed in particolar modo negli utlimi mesi, per alcuni medici, mettersi in contatto con i funzionari dell' Agenzia, allorquando se ne presentasse necessità. La stessa Agenzia risponde con chiarezza in merito all'iter pratico/operativo da seguire in caso di malattia.

Si allega la risposta delle Assicurazioni Generali che comunque si rendono disponibili ad un incontro per affrontare le problematiche riscontrate.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 22_Medici medicina generale_Copertura primo mese malattia_Prot. 2092_24-)COM. N. 22_Medici medicina generale_Copertura primo mese malattia_Prot. 2092_24-[chiarimento su copertura primi 30 giorni ]1165 kB

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D.L. 24 APRILE 2006, n. 219

attuazione Direttiva CE 2001/83 e succ. modifiche e Direttiva CE2003/94

L’art. 89, commi 4 e 5 e l’art. 148, comma 9, del D.L. 24/04/2006 n. 219, così recitano:

Art. 89 - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

comma 4) “Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta, relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo, il CODICE FISCALE DEL PAZIENTE; nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riserva dei trattamenti, si applicano le relative procedure”.

Comma 5) “La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi all’esenzione”.

Art. 148 - Sanzioni amministrative

Comma 9) “Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell’art. 89 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.".

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Dal SITO INTERNET  TS, presente dal 15/09/2016

Nella sezione 730 - Spese sanitarie è disponibile il link per accedere alla pagina di registrazione al Sistema TS per la richiesta delle credenziali, come previsto dal DM 2 agosto 2016 secondo il quale le strutture autorizzate debbono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ogni atto autorizzativo, le necessarie credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, accedendo al portale del Sistema TS ed inserendo le informazioni richieste. Vai alla pagina Registrazione/Accreditamento al Sistema TS

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DI SEGUITO SI ALLEGA NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DELLA PEC, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, A QUALSIASI COLLEGIO, ALBO, ORDINE, ESERCENTI QUALSIASI PROFESSIONE:

D.LGS. 159/2015 - "MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, c. 1, l. a, DELLA L. 11 MARZO 2014, N. 23".

Entro fine settembre 2016 tutti gli iscritti dovranno aver comunicato la propria pec all'Ordine, che ha l'obbligo di aggiornare il Ministero degli Interni in maniera esaustiva.

 

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