Notizie e Circolari per la Professione
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO
mercoledì 12 dicembre 2012 14:12
Consiglio di Stato, Sez. V
In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE AVVOCATURA DELLO STATO
mercoledì 12 dicembre 2012 14:12
Consiglio di Stato, Sez. V
In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.
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La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.
L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.
Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.
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Nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017 recante "Linee Guida Nazionali per le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".
Si riporta la comunicazione della Fnomceo e lo stralcio della Gazzetta.
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Si allega il Decreto del Presidente della Repubblica concernente la modifica della normativa in tema di rilascio del certificato di idoneità o della conferma all'idoneità alla guida per persone affette da patologie del sangue.
Aggiornamento del 26 marzo 2018:
Comunicaz. 26 Fnomceo - Rinnovo della patente: nuovi parametri in merito a diabete mellito e patologie cardiovascolari.
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La Regione Lazio rende noto che sul sito www.regione.lazio.it (.../ nel Menu "Argomenti" /Sez. "Sanità" / Voce "Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie), nelle aree dedicate all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sanitarie, si trova disponibile per il download il documento "allegato C del DCA 8/2011 e smi".
Il file verrà aggiornato all'occorrenza e successivamente ad ogni cambiamento.
Nella stessa sezione si trovano vari modelli di istanza che regolano i principali procedimenti in materia di autorizzazione e accreditamento.
Presenti anche riferimenti agli studi di medicina estetica, dermatologici ed odontoiatrici.
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Si riporta una circolare della regione Lazio in tema di prescrizioni elettroniche specialistiche ambulatoriali.
Vademecum
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La Fnomceo trasmette la circolare 101 riguardante la nuova Disciplina dell'Uso Terapeutico dei Medicinali sottoposti a Sperimentazione Clinica.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 256 del 2 novembre 2017 è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero della Salute relativo all'argomento in oggetto.
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L'Inps, con la circolare 3265, trasmette le istruzioni amministrative ed operative riguardo al Decreto Legislativo 75, del 27 maggio 2017, recante "disposizioni in materia di Polo Unico per le visite fiscali".
Si allega la comunicazione contenente le istruzioni dell'Inps.
Aggiornamento del 15 ottobre 2017:
Si allega Decreto contenente la convenzione tra Medici di medicina Fiscale e INPS.
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L'Art. 9 della L.81/2017 "misure x la tutela del lavoro autonomo" ha modificato in parte l'art. 54 c. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al DPR 917/86), rendendo deducibili integralmente, entro il limite di 10.000€ annui, le spese sostenute per l'iscrizione a corsi di formazione, nonché le spese di iscrizione a convegni, comprese le spese di viaggio e soggiorno.