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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

Allegati:
Scarica questo file (133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf)133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf[D.M. 30 gennaio 1998 (1). Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso II Liv. Dirig. Sanità]208 kB
Scarica questo file (affinita(1).pdf)affinita(1).pdf[Affinità Discipline Mediche]161 kB
Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab[Decreto 23 marzo 2018, gazzetta uff. 83 del 10/04/2018 - MODIFICHE DISCIPLINE]876 kB
Scarica questo file (decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p)decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p[ ]329 kB
Scarica questo file (decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità)decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità[ ]25 kB
Scarica questo file (decreto 28 marzo 2013 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd)decreto 28 marzo 2013 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.pd[ ]209 kB
Scarica questo file (Tabella discipline equipollenti e di quelle affini - area medica.pdf)Tabella discipline equipollenti e di quelle affini - area medica.pdf[ ]151 kB
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

 

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La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.

L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.

Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.

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Nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017 recante "Linee Guida Nazionali per le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

Si riporta la comunicazione della Fnomceo e lo stralcio della Gazzetta.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE  N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb)COMUNICAZIONE N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb[Linee Guida Soccorso e Assistenza a donne vittime di violenza]39 kB
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Si allega il Decreto del Presidente della Repubblica concernente la modifica della normativa in tema di rilascio del certificato di idoneità o della conferma all'idoneità alla guida per persone affette da patologie del sangue.

Aggiornamento del 26 marzo 2018:

Comunicaz. 26 Fnomceo - Rinnovo della patente: nuovi parametri in merito a diabete mellito e patologie cardiovascolari.

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Il file verrà aggiornato all'occorrenza e successivamente ad ogni cambiamento.

Nella stessa sezione si trovano vari modelli di istanza che regolano i principali procedimenti in materia di autorizzazione e accreditamento.

Presenti anche riferimenti agli studi di medicina estetica, dermatologici ed odontoiatrici.

Allegati:
Scarica questo file (allegato_C_DCA8_SMI_AGG_2017_12_21.pdf)allegato_C_DCA8_SMI_AGG_2017_12_21.pdf[allegato C del dca 8/2011 - variazioni 2017]1429 kB
Scarica questo file (MODULO 1.pdf)MODULO 1.pdf[modulo 1]1726 kB
Scarica questo file (MODULO 2 BIS.pdf)MODULO 2 BIS.pdf[modulo 2 Bis]350 kB
Scarica questo file (MODULO 2.pdf)MODULO 2.pdf[modulo 2]689 kB
Scarica questo file (MODULO 3.pdf)MODULO 3.pdf[modulo 3]1316 kB
Scarica questo file (MODULO 5.pdf)MODULO 5.pdf[modulo 5]513 kB
Scarica questo file (MODULO 7.pdf)MODULO 7.pdf[modulo 7]1757 kB
Scarica questo file (MOULO 4.pdf)MOULO 4.pdf[modulo 4]927 kB
Scarica questo file (MOULO 6.pdf)MOULO 6.pdf[modulo 6]1390 kB
Scarica questo file (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0002213.pdf)REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0002213.pdf[spiegazione]464 kB
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Si riporta una circolare della regione Lazio in tema di prescrizioni elettroniche specialistiche ambulatoriali.

Vademecum

Allegati:
Scarica questo file (REG.LAZIO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI.pdf)REG.LAZIO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI.pdf[Circolare della Direzione Regionale Salute e Politiche Ambientali in tema di prescrizioni elettroniche di specialistica ambulatoriale]679 kB
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La Fnomceo trasmette la circolare 101 riguardante la nuova Disciplina dell'Uso Terapeutico dei Medicinali sottoposti a Sperimentazione Clinica.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 256 del 2 novembre 2017 è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero della Salute relativo all'argomento in oggetto.

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L'Inps, con la circolare 3265, trasmette le istruzioni amministrative ed operative riguardo al Decreto Legislativo 75, del 27 maggio 2017, recante "disposizioni in materia di Polo Unico per le visite fiscali".

Si allega la comunicazione contenente le istruzioni dell'Inps.

 

Aggiornamento del 15 ottobre 2017:

Si allega Decreto contenente la convenzione tra Medici di medicina Fiscale e INPS.

Allegati:
Scarica questo file (135 INPS Mess_3265-2017 Polo_unic_visite_fiscali.pdf)135 INPS Mess_3265-2017 Polo_unic_visite_fiscali.pdf[istruzioni operative dell'Inps riguardo al Polo Unico per le Visite Fiscali]55 kB
Scarica questo file (COM. N. 91_Decreto 2 agosto 2017_Approvazione stipula convenzioni INPS-organizza)COM. N. 91_Decreto 2 agosto 2017_Approvazione stipula convenzioni INPS-organizza[ ]1985 kB
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L'Art. 9 della L.81/2017 "misure x la tutela del lavoro autonomo" ha modificato in parte l'art. 54 c. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al DPR 917/86), rendendo deducibili integralmente, entro il limite di 10.000€ annui, le spese sostenute per l'iscrizione a corsi di formazione, nonché le spese di iscrizione a convegni, comprese le spese di viaggio e soggiorno.

Allegati:
Scarica questo file (Art. 9 L. 81-2017.pdf)Art. 9 L. 81-2017.pdf[testo dell\'articolo 9 della L. 22 maggio 2017, n. 81]119 kB
Scarica questo file (Articolo 54 DPR 917-1986.pdf)Articolo 54 DPR 917-1986.pdf[DPR 017/1986 PER UN QUADRO COMPLETO DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE E MODIFICATE ]100 kB