Notizie e Circolari per la Professione

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In allegato la comunicazione 54 riguardante la sentenza TAR Lazio 6013/2018 del 29/05/2018 che annulla l'adozione di un "tempario" quale criterio di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali critiche.

Il Medico Chirurgo e l'Odontoiatra deve invece osservare i tempi di esecuzione idonei a garantire assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il "Decreto LEA". Non è ammissibile la standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni.

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In merito all'incompatibilità tra la figura di medico competente e il ruolo di dipendente del Dipartimento di Prevenzione delle Asl, la "Commissione Interpelli Salute e Sicurezza" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla Dir. Reg. Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espressa (interpello 2/2018 All.1) per l'applicabilità dell'art. 39, co.3, D.Lgs. 81/2008, nei confronti di tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di tutte le Strutture del Dipartimenti di Prevenzione Asl.

Si allega com. FNOMCeO e Interpello.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 47 Ministero Lavoro e Politiche Sociali - incompatibilita tra a)COMUNICAZIONE N. 47 Ministero Lavoro e Politiche Sociali - incompatibilita tra a[Interpello 2/2018 Min. Lavoro - Incompatib. tra Medico Competente e Ruolo Dipendente Dipart. Prevenzione]102 kB
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IN ALLEGATO LA TABELLA DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI PER L'ACCESSO AL II LIV. DELLA DIRIGENZA SANITARIA, DM 30 GENNAIO 1998

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab[AGGIORNAMENTO TABELLA B, D.M. 30 GENNAIO 1998 - ACCESSO DIRIGENZA DI II LIVELLO SSN]876 kB
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SI ALLEGA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, CHE CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA 82/2017 IN TEMA DI PRESCRIZIONI PUBBLICITARIE ED IN PARTICOLARE ARTT. 4 E 5 DELLA L.175/1992.

IN SOSTANZA TRA GLI OBBLIGHI IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA QUELLO DI INDICARE SEMPRE IL NOME DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 57_Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018.pdf)COM. N. 57_Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018.pdf[Sentenza Consiglio di Stato N° 3467-2018_Prot. 9583_13-06-2018]3700 kB

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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

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Scarica questo file (133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf)133_20110510_115837_DisciplineEquipollenti_SSN.pdf[D.M. 30 gennaio 1998 (1). Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso II Liv. Dirig. Sanità]208 kB
Scarica questo file (affinita(1).pdf)affinita(1).pdf[Affinità Discipline Mediche]161 kB
Scarica questo file (COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab)COM. N. 38_Decreto 23 marzo 2018_Modifiche decreto 30 gennaio 1998_Normativa tab[Decreto 23 marzo 2018, gazzetta uff. 83 del 10/04/2018 - MODIFICHE DISCIPLINE]876 kB
Scarica questo file (decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p)decreto 16 luglio 2014 - modifica integrazione tabella equipollenze e affinità.p[ ]329 kB
Scarica questo file (decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità)decreto 20 settembre 2011- modifica integrazione tabella equipollenze e affinità[ ]25 kB
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SEZIONE AVVOCATURA DELLO STATO

Partecipazione a pubblici concorsi: il Consiglio di Stato interviene sul problema della equipollenza fra titoli di studio

mercoledì 12 dicembre 2012 14:12

Consiglio di Stato, Sez. V

In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.

 

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La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.

L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.

Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.

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Nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017 recante "Linee Guida Nazionali per le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

Si riporta la comunicazione della Fnomceo e lo stralcio della Gazzetta.

Allegati:
Scarica questo file (COMUNICAZIONE  N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb)COMUNICAZIONE N- 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novemb[Linee Guida Soccorso e Assistenza a donne vittime di violenza]39 kB
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Si allega il Decreto del Presidente della Repubblica concernente la modifica della normativa in tema di rilascio del certificato di idoneità o della conferma all'idoneità alla guida per persone affette da patologie del sangue.

Aggiornamento del 26 marzo 2018:

Comunicaz. 26 Fnomceo - Rinnovo della patente: nuovi parametri in merito a diabete mellito e patologie cardiovascolari.

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Il file verrà aggiornato all'occorrenza e successivamente ad ogni cambiamento.

Nella stessa sezione si trovano vari modelli di istanza che regolano i principali procedimenti in materia di autorizzazione e accreditamento.

Presenti anche riferimenti agli studi di medicina estetica, dermatologici ed odontoiatrici.

Allegati:
Scarica questo file (allegato_C_DCA8_SMI_AGG_2017_12_21.pdf)allegato_C_DCA8_SMI_AGG_2017_12_21.pdf[allegato C del dca 8/2011 - variazioni 2017]1429 kB
Scarica questo file (MODULO 1.pdf)MODULO 1.pdf[modulo 1]1726 kB
Scarica questo file (MODULO 2 BIS.pdf)MODULO 2 BIS.pdf[modulo 2 Bis]350 kB
Scarica questo file (MODULO 2.pdf)MODULO 2.pdf[modulo 2]689 kB
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Scarica questo file (REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0002213.pdf)REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2018.0002213.pdf[spiegazione]464 kB