Notizie e Circolari per la Professione
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In allegato la comunicazione 54 riguardante la sentenza TAR Lazio 6013/2018 del 29/05/2018 che annulla l'adozione di un "tempario" quale criterio di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali critiche.
Il Medico Chirurgo e l'Odontoiatra deve invece osservare i tempi di esecuzione idonei a garantire assistenza sanitaria coerente con gli standard qualitativi individuati dallo Stato con il "Decreto LEA". Non è ammissibile la standardizzazione in termini di durata delle singole prestazioni.
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In merito all'incompatibilità tra la figura di medico competente e il ruolo di dipendente del Dipartimento di Prevenzione delle Asl, la "Commissione Interpelli Salute e Sicurezza" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla Dir. Reg. Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espressa (interpello 2/2018 All.1) per l'applicabilità dell'art. 39, co.3, D.Lgs. 81/2008, nei confronti di tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di tutte le Strutture del Dipartimenti di Prevenzione Asl.
Si allega com. FNOMCeO e Interpello.
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IN ALLEGATO LA TABELLA DELLE DISCIPLINE EQUIPOLLENTI PER L'ACCESSO AL II LIV. DELLA DIRIGENZA SANITARIA, DM 30 GENNAIO 1998
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SI ALLEGA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, CHE CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA 82/2017 IN TEMA DI PRESCRIZIONI PUBBLICITARIE ED IN PARTICOLARE ARTT. 4 E 5 DELLA L.175/1992.
IN SOSTANZA TRA GLI OBBLIGHI IN TEMA DI PUBBLICITA' SANITARIA QUELLO DI INDICARE SEMPRE IL NOME DEL DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA.
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sezione a cura dell'AVVOCATURA DELLO STATO
mercoledì 12 dicembre 2012 14:12
Consiglio di Stato, Sez. V
In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.
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dalla GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE AVVOCATURA DELLO STATO
mercoledì 12 dicembre 2012 14:12
Consiglio di Stato, Sez. V
In base a consolidati principi elaborati dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.): a) in linea generale l’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge; coerentemente si reputa illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l’equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni; c) ai sensi dell´art. 9, co. 6, l . n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell´ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l´unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall´ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis; d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede (come nel caso di specie) un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall´amministrazione.
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La Fnomceo segnala la notizia dell'apertura di diversi procedimenti penali a carico di medici che, nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di "Incaricato di Pubblico Servizio", non avrebbero prodotto denuncia del reato per "lesioni personali STRADALI gravi o gravissime" (art. 590bis C.P. L.41/2016) esito di INCIDENTI STRADALI come pure avrebbero omesso il referto ai fatti collegato.
L'omissione del referto è regolata dall'art. 365 e l'omissione della denuncia dagli artt. 361 e 362 del Codice Penale.
Pertanto, a scopo informativo, nell'allegata circolare 93/2017, si intende chiarire alcuni aspetti di interesse per la professione.
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Nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 30/01/2018 è stato pubblicato il DPCM 24 novembre 2017 recante "Linee Guida Nazionali per le Aziende Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".
Si riporta la comunicazione della Fnomceo e lo stralcio della Gazzetta.
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Si allega il Decreto del Presidente della Repubblica concernente la modifica della normativa in tema di rilascio del certificato di idoneità o della conferma all'idoneità alla guida per persone affette da patologie del sangue.
Aggiornamento del 26 marzo 2018:
Comunicaz. 26 Fnomceo - Rinnovo della patente: nuovi parametri in merito a diabete mellito e patologie cardiovascolari.
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La Regione Lazio rende noto che sul sito www.regione.lazio.it (.../ nel Menu "Argomenti" /Sez. "Sanità" / Voce "Strutture Sanitarie e Socio-sanitarie), nelle aree dedicate all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sanitarie, si trova disponibile per il download il documento "allegato C del DCA 8/2011 e smi".
Il file verrà aggiornato all'occorrenza e successivamente ad ogni cambiamento.
Nella stessa sezione si trovano vari modelli di istanza che regolano i principali procedimenti in materia di autorizzazione e accreditamento.
Presenti anche riferimenti agli studi di medicina estetica, dermatologici ed odontoiatrici.