Albo odontoiatri
In questa sezione vengono riportate tutte quelle notizie di interesse degli Odontoiatri
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La Suprema Corte ha ribadito che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 cod. pen. le condotte consistenti:
– nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all’odontoiatra);
– nel provvedere da parte dell’odontotecnico ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all’odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo;
– nella installazione direttamente da parte dell’odontotecnico di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all’interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista;
– nella installazione da parte dell’odontotecnico di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione.
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E' in atto un'importante trasformazione nella gestione delle iscrizioni nell'albo dei CTU.
Riguardo alla prima iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei CTU, infatti, a partire dal 4 gennaio 2024 è in rete la nuova piattaforma di registrazione e conferma, messa a disposizione dal Ministero della Giustizia https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home, dedicata alla registrazione digitale dei CTU e dei periti di parte.
La procedura di registrazione digitale è obbligatoria sia per i CTU già iscritti al relativo albo che per coloro che intendano presentare la domanda di iscrizione per la prima volta.
1) Per coloro che risultino già iscritti nell’Albo cartaceo dei CTU la scadenza per effettuare la registrazione sul portale è la seguente: 04 marzo 2024. Si entra nel suddetto portale con lo spid. Una volta entrati ci si registra, confermando o aggiornando i propri dati anagrafici. Successivamente, si aggiungono dati importanti relativi al proprio curriculum vitae, quali i titoli di studio conseguiti, le esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni, varie competenze... Si completa la dichiarazione on line tornando alla domanda di conferma e rispondendo ad altri semplici quesiti, ad esempio: se si è già iscritti all'albo cartaceo dei CTU, presso quale tribunale si è iscritti, quale specializzazione si possiede per la quale si svolge già l'attività di consulente tecnico di parte ed in quale delle categorie del D.L. 4 agosto 2023, n.109 ricade la propria consulenza, se si possiedono altri requisiti richiesti in relazione all'attività di CTU e così via. Occorrerà allegare una serie di autocertificazioni relative a residenza, nascita, casellario giudiziale, Titoli/documenti a dimostrazione della capacità tecnica: 1) autocertificazione di specializzazione e 2) adeguato curriculum scientifico successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, comprendente eventuali attività di docenza, attività di ricerca, l'iscrizione a società scientifiche, eventuali pubblicazioni su riviste scientifiche. Alla fine la piattaforma richiederà l'attestazione di "ulteriore documentazione" che può essere inteso come "altri requisiti" (attestazione o autocertificazione dell'assolvimento del debito formativo ecm e, se si possiedono, attestati di formazione in materia di processo e conciliazione).
2) Per le domande di nuova iscrizione all’Albo dei CTU, invece, queste potranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando lo stesso portale internet, nell’arco di due finestre temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.
PS: Alla richiesta di allegare dichiarazioni di iscrizione, assenza carichi pendenti e quant'altro, si ricorda dhe ai fini dell’iscrizione all’albo dei CTU è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000. Troverete, qui, una serie di facsimile da poter modificare.
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Cara/o Collega, la Società Italiana di Parodontologia e la Cao, hanno realizzato un progetto comune che ha lo scopo di divulgare a tutti gli odontoiatri le Linee Guida Internazionali per la corretta diagnosi e terapia delle parodontiti. Il progetto prevede una serie di incontri in molte città italiane con i maggiori relatori della SidP.
Sabato 24 Febbraio il primo dei due incontri nella Regione Lazio si terrà a Latina.
Relatori Alessandro Crea, Paolo De Angelis, Federico Deli
Sabato 16 Marzo si terrà l’incontro a Roma presso l’Ordine dei Medici dalle 9 alle 13.
I relatori sono Giancarlo Carnevale, Marco Clementini, Andrea Pilloni e Lorenzo Marini.
La parecopazione è consentita a tutti gli Odontoiatri iscritti ad una delle province Cao del Lazio.
In allegato la brochure del primo incontro che si terrà a Latina
Cordialmente, Marco Canegallo
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OGGETTO: Decreto 11 maggio 2023- Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell’ identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari.
Cari colleghe, colleghi,
nel 2017 è entrato in vigore il regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 745/17).
Anche se immediatamente operativo, è prevista una attuazione graduale con rivalutazione dei risultati il 27 maggio 2027.
Tale regolamento interessa tutto il settore sanitario, compreso quello odontoiatrico.
Data la necessità di informare il paziente sulla tipologia e provenienza del dispositivo medico utilizzato e la necessità dell’individuazione da parte delle autorità sanitarie del dispositivo stesso, è nata l’esigenza di assegnare al dispositivo un codice unico di identificazione (UDI) e, allo stesso tempo di istituire una banca dati europea (EUDAMED).
Questo consentirà di tracciare il dispositivo dal produttore fino all’utilizzatore finale in tutto il territorio europeo.
Il D.Lgs. n. 137/22 art. 15 stabilisce l’obbligo di “identificazione, tracciabilità e nomenclatura dei dispositivi”
Per quanto riguarda le modalità operative, il decreto dell’11 maggio 2023, (GU n.106 del 18/07/2023), stabilisce:
Art. 1 - Obbligo di registrazione e conservazione dell’UDI per le Istituzioni Sanitarie e per gli operatori sanitari qualora questi non esercitino la loro attività presso isitituzioni sanitarie
Art. 2 - L’UDI si divide in UDI-PI identificativo del produttore e UDI-DI identificativo del modello del dispositivi.
Art. 3 - L’obbbligo di cui all’articolo 1 è rivolto ai DM impiantaili di classe 2b (impianti osteointegrati) e classe 3 (materiali sostituti/osteoconduttivi dell’osso, membrane riassorbibili) non a quelli di classe 3 non impiantabili.
Art. 4 - La modalità di registrazione è di tipo elettronico e gli operatori economici che forniscono il dispositivo medico sono tenuti ad allegare le informazioni richieste in formato elettronico (QRcode/codice a barre.
Art. 5 - Le informazioni registrate per i dispositivi medici impiantabili sono conservate per un periodo minimo di 15 anni.
Art. 7 - Le disposizioni indicate entrano in vigore a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 11 maggio 2023.
Pertanto, il suddetto obbligo di di registrazione e conservazione dell’UDI decorre dal 15 gennaio 2024.
Ne deriva che per i sanitari che non registrano i codici UDI, il D.Lga n. 137/22, prevede una sanzione amministrativa da 4000 a 24000 euro.
L’art. 18 del MDR 745/17 sancisce comunque l’obbligo di consegnare al paziente la tessera di portatore di impianto che contiene, in formato cartaceo, le informazioni identificative del dispositivo.
Cordialmente,
Marco Canegallo
Pres CAO Frosinone
in allegato decreto 11 maggio 2023
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Care Colleghe, Colleghi,
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Nell'ambito della collaborazione richiesta agli Ordini Provinciali in sede di Accordi Stato-Regioni, i nostri Enti, amministrazioni sussidiarie dello Stato, sono chiamati ad indicare, periodicamente, un rappresentante di categoria, iscritto nell'Albo Odontoiatri locale, al fine di svolgere l'attività di membro di commissione per l'esame finale per il conseguimento della qualifica di Assistente alla Poltrona Odontoiatrica, presso le varie scuole professionali della provincia di Frosinone che ne facciano richiesta.
In allegato è presente l'avviso pubblico ed il modulo di domanda per l'inclusione in un elenco apposito da cui questo Ordine potrà attingere ogni qual volta la Regione Lazio e le scuole professionali della provincia richiederanno una rappresentanza odontoiatrica.
Si fa presente che lo scopo di detto elenco è quello di poter prestare la piena disponibilità dell'Ordine agli studenti dei corsi ASO che si trovino in procinto di diplomarsi e perciò la disponibilità che si richiede agli iscritti è una disponibilità ampia e consapevole che si traduce nell'impossibilità di rifiutare l'incarico se non per importanti motivi personali.
A fronte dell'impegno, gratuito, di qualche ora pomeridiana, una tantum, le scuole potrebbero riconoscere un rimborso spese ai membri della commissione.
I nominativi che andranno a formare l'elenco verranno contattati in ordine di adesione e alternativamente. Al momento dell'accettazione dell'incarico una tantum verrà richiesto di riempire e trasmettere, nella stessa giornata, il curriculum vitae aggiornato con data non inferiore a 6 mesi e i tre moduli di dichiarazione circa eventuali conflitti di interessi, inconferibilità/incompatibilità e liberatoria al trattamento e pubblicazione dei dati dichiarati.
Trasmettere le domande di inserimento nell'elenco solo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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I POSTI SONO TERMINATI IL 23 MARZO 2023
Si informano i gentili Iscritti ad entrambi gli Albi che Sabato 25 marzo 2023, presso la sala convegni Hotel Bassetto, a Ferentino, è in programma un corso di formazione accreditato in tema di Radioprotezione, dal titolo:
“Decreto Legislativo 101/2020: Obblighi di Legge, Doveri Deontologici, Aspetti Clinici”.
Provider: 2603 Codice del Corso: 378885 - Ed.1
Il convegno nasce da un’idea della Commissione Albo Odontoiatri di questo Ordine, da sempre attenta alla formazione continua ed è esteso agli iscritti di entrambi gli albi.
I crediti erogati saranno 7, i posti disponibili sono 100; il corso è aperto a tutte le discipline: odontoiatria e discipline medico-chirurgiche.
In allegato si trasmette il modulo di iscrizione all'evento. Troverete sia il programma della giornata che la scheda di iscrizione anche sul sito internet dell'Ordine.
Le modalità di trasmissione delle adesioni sono le seguenti:
fax: 0775853163 oppure pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le schede non complete in ogni campo non verranno prese in considerazione.
Per poter conseguire i crediti è necessario attenersi a queste regole:
- non è possibile uscire prima dell'orario previsto;
- non è possibile compilare e consegnare il quiz prima dell'orario stabilito per la distribuzione a tutti i partecipanti;
- non è possibile uscire prima di aver consegnato il quiz e prima di aver firmato l'uscita davanti all'impiegato.
1) l'iscrizione va effettuata entro il giorno precedente, trasmettendo il modulo in una delle 2 modalità di seguito indicate: trasmessa via pec o inoltrata a mezzo fax, al n. 0775/853163;
2) è stabilito un numero massimo di 100 partecipanti, che verranno iscritti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste - chi in soprannumero verrà ricontattato;
3) è essenziale dichiarare la disciplina esercitata (nel caso dei giovani medici che ancora non esercitano: la specializzazione conseguita o, nel caso si fosse sprovvisti di titolo post lauream, la dicitura "privo di specializzazione" - codice 113).
ATTENZIONE: nessuno verrà ricontattato al fine di fornire diretta conferma di iscrizione. Vi consigliamo di verificare, sul fax utilizzato o sulla pec, l'avvenuta trasmissione del modulo.
NEL CASO IN CUI CI SI TROVASSE NELL'IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPARE, NONOSTANTE L'AVVENUTA ISCRIZIONE, SI PREGA CORDIALMENTE DI VOLERLO NOTIFICARE ALL'ORDINE IL PRIMA POSSIBILE.
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Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) il produttore è obbligato a classificare correttamente e a conferire i rifiuti pericolosi a una ditta di smaltimento autorizzata, spettando conseguentemente a quest’utlima e quindi al soggetto trasportatore delle merci pericolose la nomina del consulente ADR.
Si rileva che a parere di questa Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, gli odontoiatri debbano ritenersi esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR poiché le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all’attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto.
Pertanto, riferendosi la Direttiva 2020/1833/UE alle imprese che effettuano spedizione e trasporto di merci pericolose su strada, la nomina del consulente ADR può ritenersi un adempimento rivolto agli speditori e non al produttore del rifiuto pericoloso (odontoiatra), che ha invece il compito di classificare e conferire tali rifiuti alla ditta di smaltimento a ciò autorizzata. Infatti chi effettua il trasporto di merci è l’esercente dell’impresa che si obbliga a provvedere per conto del committente alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle eventuali operazioni accessorie.
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D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162:
riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".
Art. 162
comma 2.
I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
comma 4.
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attivita' complementare*.
RIASSUMENDO
15% del fabbisogno formativo triennale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.
10% del fabbisogno formativo triennale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.
* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.
*l’odontoiatra può legittimamente utilizzare gli apparecchi radiografici indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiografiche complementari alla professione, per una maggior tutela della salute dei pazienti. Secondo le normative vigenti (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs n. 187/2000) l’odontoiatra, definito secondo l’art. 2, comma 2, art. 7 comma 4 come «specialista in radiologia per l’attività complementare» può svolgere l’attività diagnostica complementare alla propria prestazione. Il Ministero del Lavoro nel 2005 ribadisce che può avere in studio e utilizzare gli ortopantomografi.
VD. ALLEGATO
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LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124,
ART. 1,
COMMA 155:
- "Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura, di cui ai commi 153 e 154"
COMMA 154:
- "Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153 (abilitazione all'esercizio professionale dell'odontoiatria)".
COMMA 153:
L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi' consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238,
Art. 30
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario
1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il secondo periodo (che enunciava “…dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa”) e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico».