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La Suprema Corte ha ribadito che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 cod. pen. le condotte consistenti:

– nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all’odontoiatra);

–  nel provvedere da parte dell’odontotecnico ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all’odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo;

–  nella installazione direttamente da parte dell’odontotecnico di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all’interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista;

–  nella installazione da parte dell’odontotecnico di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione.

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