D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 162:
riguardo all'obbligo di svolgimento di una percentuale obbligatoria di crediti per triennio, in tema di Radioprotezione, si segnala e si allega la nota del Ministero della Salute Circolare "Circolare Min. Salute 33551-22/07/2022-DGPRE-MDS-P".
Art. 162
comma 2.
I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
comma 4.
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attivita' complementare*.
RIASSUMENDO
15% del fabbisogno formativo triennale per Odontoiatri e Medici Specialisti che svolgono direttamente attività complementare*, Radiologi, specializzazati in Medicina Fisica.
10% del fabbisogno formativo triennale per tutte le altre discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche.
* Attività radiodiagnostiche complementari = attività radiodiagnostiche di ausilio diretto al medico o all’odontoiatra al fine di svolgere specifici interventi strumentali propri delle relative discipline specialistiche.
*l’odontoiatra può legittimamente utilizzare gli apparecchi radiografici indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiografiche complementari alla professione, per una maggior tutela della salute dei pazienti. Secondo le normative vigenti (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs n. 187/2000) l’odontoiatra, definito secondo l’art. 2, comma 2, art. 7 comma 4 come «specialista in radiologia per l’attività complementare» può svolgere l’attività diagnostica complementare alla propria prestazione. Il Ministero del Lavoro nel 2005 ribadisce che può avere in studio e utilizzare gli ortopantomografi.
VD. ALLEGATO