LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124,
ART. 1,
COMMA 155:
- "Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura, di cui ai commi 153 e 154"
COMMA 154:
- "Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153 (abilitazione all'esercizio professionale dell'odontoiatria)".
COMMA 153:
L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi' consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238,
Art. 30
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario
1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il secondo periodo (che enunciava “…dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa”) e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico».