Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”) il produttore è obbligato a classificare correttamente e a conferire i rifiuti pericolosi a una ditta di smaltimento autorizzata, spettando conseguentemente a quest’utlima e quindi al soggetto trasportatore delle merci pericolose la nomina del consulente ADR.
Si rileva che a parere di questa Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, gli odontoiatri debbano ritenersi esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR poiché le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all’attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto.
Pertanto, riferendosi la Direttiva 2020/1833/UE alle imprese che effettuano spedizione e trasporto di merci pericolose su strada, la nomina del consulente ADR può ritenersi un adempimento rivolto agli speditori e non al produttore del rifiuto pericoloso (odontoiatra), che ha invece il compito di classificare e conferire tali rifiuti alla ditta di smaltimento a ciò autorizzata. Infatti chi effettua il trasporto di merci è l’esercente dell’impresa che si obbliga a provvedere per conto del committente alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle eventuali operazioni accessorie.