Normativa ecm
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Si avvisano gli iscritti che il termine per il recupero dei crediti per il triennio passato 2014-2016 e per il triennio attuale 2017-2019, è spostato al 31 dicembre 2020!
A tal proposito la Fnomceo, con comunicazione n. 145 del 20 dicembre 2019, scrive:
"nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.
Attualmente, pertanto, ferma restando l’applicazione di quanto già disciplinato, la normativa ECM prevede per:
• Triennio 2014 – 2016 e Triennio 2017 - 2019: il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura del professionista;
• Triennio 2020 – 2022: l’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.
Tra le altre novità, anche l’inserimento tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.".
Indispensabile iscriversi alla piattaforma COGEAPS!
ATTENZIONE: i provider ed il cogeaps si occupano della registrazione e della successiva pubblicazione degli ecm sul portale. Risulta inutile quindi trasmettere gli ecm a questo Ordine.
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IL Triennio Formativo 2014-2016 è ormai al termine e con l'apertura del nuovo triennio (2017-2019) si affacciano una serie di novità, che andiamo ad analizzare:
1) sarà possibile svolgere l'intera formazione triennale on line;
2) per tutto il 2017 sarà possibile, per i professionisti di qualsiasi disciplina, recuperare il 50% dei crediti ecm che occorreva conseguire nel triennio 2014-2016;
3) sarà possibile SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2018, all'interno della propria area riservata in COGEAPS, SPOSTARE AL TRIENNIO PRECEDENTE (2014-2016) I CREDITI ACQUISITI NELL'ANNO 2017, primo anno del triennio in corso.
4) da gennaio 2017 sarà obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati;
5) dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017 i medici competenti, che avranno terminato di acquisire gli ecm previsti per il triennio 2014-2017 (150 comprensivi del 70% dei crediti in medicina del lavoro), dovranno inviare il modulo di autocertificazione di assolvimento dell'obbligo formativo tirennale, ALLEGANDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO ECM STAMPABILE DAL SISTEMA COGEAPS E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare, per tutti gli altri è previsto un recupero dei crediti FINO AL 50% dei crediti e solo a quel punto potranno autocertificare la regolarita' ecm. ATTENZIONE: TUTTI I MEDICI COMPETENTI DEVONO ENTRARE NEL PROPRIO PROFILO COGEAPS ED INSERIRE, COME DISCIPLINA PREVALENTE, MEDICINA DEL LAVORO E SELEZIONARE DI ESSERE "MEDICI COMPETENTI", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti;
6) anche per il prossimo triennio coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;
7) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.
8) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";
9) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;
10) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:
a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";
b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;
c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;
d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;
e) allegare il file prodotto;
f) cliccare su "invio";
g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...
Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.
Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.
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Nel corso dell'esame della Legge 41, presso il Senato, è stato approvato il comma 2-ter, che propone l'introduzione di una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il 2020, come maturati i crediti da acquisire (per il medesimo anno) nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a quest'ultimo riguardo, si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, a decorrere dalla medesima delibera). In tale ambito, la norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti chesiano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora ricorra la condizione summenzionata, i 50 crediti da acquisire nell'anno 2020 (come quota della misura integrale di 150 crediti, relativi al triennio 2020-2022) si intendono in ogni caso maturati.
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Si allega:
1) la Delibera della Commissione Nazionale Ecm riguradante il triennio 2017-2019, in cui si individuano come tematiche di interesse nazionale le seguenti materie oggetto di aggiornamento continuo: "Vaccini e Strategie Vaccinali" obiettivo formativo n. 20; "Responsabilità Professionale" obiettivo formativo n. 6; "Fertilità" obiettivo formativo n. 20.
NOVITA' DEL 9 APRILE: si individua come ulteriore tematica di "interesse nazionale" la "Gestione delle Situazioni che Generano Violenza nei Confronti dell'Operatore Sanitario" - obiettivo formativo n. 20, n. 32, n. 33.
La Commissione indica nel n. di 10, i crediti che ritiene giusto conseguire in materia di Strategia Vaccinale.
Riconosciuto un incremento di 0,3 crediti/ore per le tematiche in oggetto.
Conseguendo crediti in materia di Vaccini infine, si potrà ricevere un "bonus" del valore dello stesso numero dei crediti già conseguiti, per il triennio successivo, FINO A 10 CREDITI.
2) la comunicazione della FNOMCeO riguardo alla possibilità, concessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, di poter spostare i crediti, conseguiti fino al 31 dicembre 2017, dall'attuale triennio a quello precedente (2014-2016). Operazione che potrà essere svolta in autonomia, tramite la piattaforma Cogeaps, solo fino al 31 dicembre 2018.
3) la Comunicazione Fnomceo n. 110, di novembre 2018, che contiene la Delibera della Commissione Nazionale Ecm, del 27 settembre 2019, riguradante il triennio 2017-2019, in cui si individua, tra le tematiche di interesse nazionale, la seguente materia oggetto di aggiornamento continuo: "Antimicrobico-resistenza" obiettivi formativo previsti n. 20, n. 32 o n. 33.
4) la Comunicazione Fnomceo n. 111, di novembre 2018, che contiene la Delibera della Commissione Nazionale Ecm, del 27 settembre 2019, riguradante il triennio 2017-2019, che concede ai professionisti che non abbiano soddisfatto il debito formativo del triennio 2014-2016, di poter acquisire crediti ora, nel triennio in corso, e fino a tutto il 2019. I crediti che verranno trasferiti al triennio precedente non saranno conteggiati al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo dell'attuale triennio (2017-2019). Il professionista che desidera procedere allo spostamento dovrà farlo in autonomia, attraverso il portale COGEAPS. TALE SPOSTAMENTO DI CREDITI SARà IRREVERSIBILE.
SI COMUNICA INOLTRE CHE IL NUMERO DI CREDITI CONSEGUIBILI ATTRAVERSO AUTOFORMAZIONE (LETTURA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PARTECIPAZIONE A PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE) PASSA DA 10 A 20 CREDITI PER TRIENNIO!
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Di seguito alleghiamo il manuale per il professionista in formazione continua.
Sarà un valido strumento di supporto per la pianificazione, la programmazione e la gestione dell'acquisizione di formazione continua accreditata.
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Ecco Le Novità sul Dossier Formativo
Ogni professionista costruirà il proprio progetto formativo ed in base ad esso acquisirà crediti per gli obiettivi che vi avrà inserito.
Tenendo presente i bisogni formativi, nella creazione del Dossier Formativo Individuale, si dovrà prevedere che il singolo Professionista ponderi la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento anno per anno.
Il professionista ha la possibilità di impostare il proprio Dossier identificando gli obiettivi tecnico - professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi. In questo modo si avranno a disposizione i 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.
Punto fondamentale sarà la congruità del Dossier con la professione esercitata;
altro obiettivo la coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
In considerazione della qualità di tale dossier si avrà diritto ad un bonus.
Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.
I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 Principi sopra indicati.
Nel caso in cui il Dossier Fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo, mentre il bonus sarà pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo se il Dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo
anno del triennio.
Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più Dossier Formativi (Dossier individuale, di gruppo, ecc…), il rispetto della percentuale di coerenza deve essere raggiunto in almeno uno dei Dossier affinché si possa procedere all'attribuzione del bonus per il successivo triennio. Il Dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato-Regioni del19 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.
La valutazione di coerenza tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuato per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.
Vi alleghiamo i manuali di creazione e gestione dei dossier formativi.
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Il Medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali, tecniche e non, favorendone la diffusione ai discenti ed ai collaboratori.
L'Ordine certifica agli iscritti i crediti acquisiti e ne valuta le eventuali inadempienze.
Ciò detto - sottolinea la Fnomceo - l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, recante "La Formazione Continua nel settore Salute", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274, del 23.11.2017, prevede, all'art.21, che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.
Si ricorda che il termine ultimo per il recupero crediti, relativo al triennio 2014-2016, è il 31/12/2018.
Alleghiamo la nota della Fnomceo sull'argomento.
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Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS, presso il Ministero della Salute e COGEAPS del Consorzio delle Professioni Sanitarie, che danno accesso ai registri crediti ecm istituiti presso Ministero della Salute e Federazioni Ordini Professioni Sanitarie.
Una volta portata a termine ciascuna operazione, sarete in grado di autocertificare: i titoli post lauream in corso di svolgimento, operazione che va svolta anno per anno (attenzione, in questo caso è ai fini del registro e non sostituisce l'autocertificazione dei titoli universitari presso l'Ordine che è invece di tutt'altra natura e va effettuata solo alla fine del percorso, una volta conseguito il titolo), il tipo di disciplina nella quale svolgete la professione, eventuali crediti acquisiti autonomamente, esoneri ed esenzioni. In questo modo sarete anche in grado di valutare la vostra situazione ecm.
I crediti ecm conseguiti a seguito della partecipazione a convegni accreditati vengono caricati dagli organizzatori, il resto va inserito esclusivamente dal titolare della posizione.
DA QUEST'ANNO LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE CREDITI E LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER I SANITARI "LIBERI PROFESSIONISTI" SONO ESTESE A TUTTI I MEDICI E GLI ODONTOIATRI, IN QUALSIASI REGIME ESERCITINO.
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Programma Ecm
L'Educazione Continua in area Medica è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti e alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e lo sviluppo di attitudini utili a una pratica competente ed esperta. L'aggiornamento continuo è dunque necessario. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere, su scala nazionale, la qualità della formazione continua, anche attraverso l'opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivise. Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze, per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Prendersi cura dei pazienti in maniera adeguata dunque, con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
INFO: 0636000893, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle 13,00.
Per i Medici Competenti sono previste speciali norme di registrazione degli ecm conseguiti e non ancora trasmessi dai relativi organizzatori; un articolo dedicato segue il presente.
In allegato le specializzazioni individuate dalla commissione, nell'ambito delle quali deve necessariamente ricadere la disciplina per la quale si intende acquisire i crediti e intorno alla quale andrà costruito il proprio dossier formativo.
IL LINK PER REPERIRE GLI ULTIMI ATTI NORMATIVI: http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
Questi gli indirizzi internet (LINKS) dai quali è possibile registrarsi e controllare i crediti conseguiti. Accedendo nelle anagrafi di Agenas e Cogeaps sarà possibile avere sotto controllo il proprio dossier formativo e controllare quali (in quali discipline e aree) e quanti crediti (dei 150 previsti per triennio) devono essere ancora acquisiti per il triennio passato (2011-2013) e per il triennio in corso (2014-2016):
http://application.cogeaps.it/cogeaps/chooseRegistrazione.ot