L'Art. 44, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, al comma 4-quater, modifica i termini temporali dell'obbligo alla copertura assicurativa dei medici, di fatto prorogando di un altro anno tale scadenza.
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L'Art. 44 perciò modifica il comma 5.1 dell'Art. 3 del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito e modificato dalla Lg 14 settembre 2011, n. 148, a sua volta modificata dal Testo Coordinato del DL 28 giugno 2012, n. 89 (che all'Art. 1, comma 3-bis, stabiliva che il comma 5 prevedesse, al capo 5.1, la proroga di un anno). Per cui, il comma 5.1 della Lg 14 settembre 2011 n. 148 (modificata dal Testo Coordinato del DL 28 giugno 2012, n. 89) recita ora:
«"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e, si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica" di cui all'alinea del medesimo comma 5». Chiaramente si intende: 2 anni a partire dal 13 agosto 2012.