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Per i Medici Competenti esiste l'obbligo di trasmissione dell'autocertificazione dei crediti ecm acquisiti, secondo modalità elettronica, entro il 15 gennaio dell'anno di scadenza del triennio formativo.

Fare attenzione all'art. 2, comma 2 e all'art 3, comma2, del DL 04 marzo 2009. Leggere anche l'art. 38, comma 3, del DL 9 aprile 2008, n. 81.

In allegato si riporta il facsimile dell'autocertificazione dei crediti acquisiti; allegare alla dichiarazione gli attestati COGEAPS e/o la stampa dei crediti risultanti dal sito COGEAPS E NON TUTTI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AGLI ECM!

AGGIORNAMENTO DEL 20/04/2015:

Il COGEAPS ha inteso predisporre un canale preferenziale riservato ESCLUSIVAMENTE ai Medici Competenti, per consentire loro, qualora ne avessero necessità, di allineare la propria posizione in conformità alla dichiarazione prodotta presso il  Ministero della Salute. Utilizzando l'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o il recapito telefonico 0687678100 sarà possibile segnalare eventuali crediti mancanti, comunicare gli ultimi crediti recuperati per sanare l'eventuale gap 2011-2013 ed avvalersi delle possibilità previste dalla normativa (esenzioni, crediti da autoapprendimento per i liberi professionisti, ritardi nella registrazione dei crediti) per dimostrare la correttezza della propria posizione, qualora diversa da quella che appare dalla prima valutazione effettuata dal Ministero.

Nel caso in cui la cancellazione dall'Elenco "Medici Competenti sul Territorio" fosse non corretta, il Ministero invita gli interessati a segnalare l'errore e, se conosciuto, il motivo all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AGGIORNAMENTO del 15/07/2016

I medici competenti hanno l'obbligo di inserire sul proprio profilo on line "cogeaps", alla voce "disciplina prevalente", la scelta "medico competente". Solo in questo modo potranno conoscere l'esatto numero di crediti caricati al fine del mantenimento nell'elenco dei medici competenti e sapere il numero dei crediti da conseguire, in quella determinata disciplina, nel triennio in corso.

Allegati:
Scarica questo file (COM. N. 15_Decreto 26-11-15_Modifiche-decreto 4-03-09_Elenco medici competenti_T)COM. N. 15_Decreto 26-11-15_Modifiche-decreto 4-03-09_Elenco medici competenti_T[Fino al 30 Giugno 2016 sarà possibile recuperare il 50% dei crediti ecm utili, ancora mancanti alla data del 31 dicembre 2014.]448 kB
Scarica questo file (COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf)COMUNICAZIONE N. 25_Elenco medici competenti_Prot 3819_16-04-2015532.pdf[Indicazioni per coloro i quali si trovassero depennati dall'elenco Medici Competenti per supposta mancanza crediti ecm]194 kB
Scarica questo file (DETERMINA CNFC 17.07.2013 (1).pdf)DETERMINA CNFC 17.07.2013 (1).pdf[ ]536 kB
Scarica questo file (Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.docx)Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.docx[ ]14 kB
Scarica questo file (Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.pdf)Dichiaraz. assolvimento obbligo Medicina del Lavoro.pdf[ ]125 kB
Scarica questo file (DL  9.4.08, n. 81, art. 38.pdf)DL 9.4.08, n. 81, art. 38.pdf[ ]135 kB
Scarica questo file (DL 4.3.09 Medici Competenti ed ECM.pdf)DL 4.3.09 Medici Competenti ed ECM.pdf[ ]41 kB