A proposito dell'Ordinanza 20 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile:
1. COM. 54 e allegato 1 in word:
" 1.Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unità è composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie: a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale; b)medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale; c)liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.” Al comma 2viene precisato tra l’altro chela partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i Servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza. Si allega il testo dell’Ordinanza."
A proposito del DL 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
2. COM. 55: E' opportuno leggerlo insieme con attenzione. La Fnomceo chiarisce.
La FNOMCeO, con nota 56, ricorda, comunque, che è raccomandabile svolgere solo lavori di emergenza!