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Strutture Interessate dalle norme sull'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie

Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:

  • le case di cura ovvero le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
  • i presidi ambulatoriali ovvero le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative (vedere esclusioni);

Art.4 comma 2 della L.R. n. 4/2003:

  • assistenza domiciliare ;
  • gli studi odontoiatrici;
  • gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
  • le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche;

 

Strutture escluse dal presente decreto che saranno oggetto di successivo provvedimento:

Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:

  • le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita specialistica in regime ambulatoriale;
  • le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale oggetto di ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale territoriale (esempio RSA, ex art. 26);
  • gli stabilimenti termali;