Strutture Interessate dalle norme sull'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie
Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:
- le case di cura ovvero le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
- i presidi ambulatoriali ovvero le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative (vedere esclusioni);
Art.4 comma 2 della L.R. n. 4/2003:
- assistenza domiciliare ;
- gli studi odontoiatrici;
- gli studi medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche;
Strutture escluse dal presente decreto che saranno oggetto di successivo provvedimento:
Art.4 comma 1 della L.R. n. 4/2003:
- le strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita specialistica in regime ambulatoriale;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale oggetto di ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale territoriale (esempio RSA, ex art. 26);
- gli stabilimenti termali;