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DAL 2023 L'ACCESSO AL COGEAPS E' POSSIBILE SOLO ATTRAVERSO SPID.

1) E’ possibile svolgere la formazione obbligatoria triennale interamente on line.

2) E' obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare o aderire ad un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati. In alternativa si potrà rispettare quanto predisposto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei medici all'inizio di ogni triennio.

I medici competenti...

3) I soli “medici competenti” hanno l’obbligo di dichiarare, nella finestra temporale che va dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’ultimo anno di ogni triennio oppure dell’anno successivo – nel caso sia stato considerato come anno di recupero del triennio precedente – l’assolvimento dell'obbligo formativo, allegando solo ed esclusivamente l'elenco ecm stampabile dal sistema COGEAPS e l’attestazione che si scarica dalla propria area riservata E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare. ATTENZIONE: tutti i medici competenti devono entrare nel proprio profilo cogeaps ed inserire, come disciplina prevalente, “medicina del lavoro” e selezionare di essere "medici competenti", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti nel triennio.

Le esenzioni

4) I periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio, aspettativa cariche pubbliche, … possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.

L’autoformazione

5) Si possono autocertificare periodi di apprendimento fruiti attraverso la lettura di pubblicazioni scientifiche o manuali, la produzione di pubblicazioni, i tutoraggi, i periodi di lavoro in regime di sperimentazione, i convegni esteri non accreditati dal sistema.

Gli esoneri…

6) Come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, è possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri per la frequenza di corsi universitari (spec., dottorati, corso di form. In medicina generale, master univ.), di corsi formativi di una certa rilevanza. Si deve procedere alla richiesta di esonero al termine di ogni anno di frequenza, cliccando sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e, per finire, qualora la piattaforma lo richiedesse, eseguendo il download del modello di autocertificazione, compilandolo, allegando un documento di identità creando un unico pdf; inviando, infine, il file attraverso la stessa piattaforma. Per cui, coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola privata riconosciuta di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE annuali. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia, alla conclusione di ogni anno di frequenza, con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:

a) cliccare sulla mascherina "esoneri";

b) cercare la voce corrispondente al titolo o allo stato;

c) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;

d) se richiesto dalla piattaforma, fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf. Allegare il file prodotto; cliccare su "invio";

e) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...

Per ora non è possibile l’esonero cumulativo di più anni di corso ma occorrerà inviare più richieste di esonero, una per ogni anno di corso.

Se si lavora all’estero…

7) Coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma COGEAPS come tutti gli altri iscritti. Infatti, al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;

8) Durante l'anno della 1a Iscrizione all'Ordine si è esonerati d'ufficio dal conseguimento obbligatorio dei crediti ecm.

Ricordiamo agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che vi è l’obbligo di aggiornamento scientifico continuo e che tutti hanno l'obbligo di entrare, verificare e autocertificare (se ve ne fosse l’esigenza) sul sito COGEAPS.